Home Gli ultimi decreti del Governo: le domande più frequenti degli imprenditori e le risposte dei nostri esperti

Gli ultimi decreti del Governo: le domande più frequenti degli imprenditori e le risposte dei nostri esperti

Tanti i dubbi e gli interrogativi che si pongono gli imprenditori alla luce delle ultme novità legislative emerse a seguito dell'emergenza - coronavirus. Proviamo a rispondere ad alcune fra le domande più frequenti.

Avendo l'azienda due codici ATECO tra quelli elencati anche se non primari, ma comunque importanti, si può tenere aperta l'attività?

  • Le attività identificate con i codici ATECO previsti per le attività di cui all’allegato 1 al DPCM non sono sospese. A queste, a seguito dei chiarimenti forniti con le FAQ del Governo, si aggiungono le erboristerie, che sono considerate assimilabili alle attività di “commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari”, e le attività di vendita di parti e accessori di ricambio per la riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli. Le disposizioni non distinguono tra codici primari e secondari e bisogna quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Tuttavia, in mancanza di indicazioni ufficiali sul punto, sembra di poter ritenere, in analogia a quanto stabilito per i bar che siano anche rivendite di tabacchi, che possano proseguire le attività identificate dai codici elencati nell’allegato 1, sospendendo, invece, l’attività principale che abbia codice differente. Per una valutazione più precisa, sarebbe comunque opportuno conoscere i codici delle attività in questione.


Un panificio, può vendere al banco prodotti di gastronomia e dolci da forno?

  • L’attività dei panifici è censita nell’ambito della classificazione ATECO al codice “10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi” (laboratori), che include anche l’attività di un “eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio” e al codice “47.24.10 Commercio al dettaglio di pane” (attività commerciali) che include “la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione”. Entrambe le tipologie di attività sono escluse dall’obbligo di sospensione previsto dal DPCM 11 marzo e riteniamo quindi che possano continuare a operare come di consueto (cfr. domanda sulla vendita di prodotti di gastronomia).


Le aziende che devono sospendere le attività possono effettuare lavori al proprio interno (es. magazzino; gestione del commercio online; recupero della merce invenduta o presente nelle celle frigorifere)? È bene dotarsi di qualche avviso da esporre all’esterno con una dicitura specifica?

  • Si può recuperare la merce invenduta e/o soggetta a deterioramento perché questa attività rientra nello stato di necessità. Anche l’attività di commercio on line è consentita. Per quanto riguarda eventuali lavori, le attività edili non sono sospese ma deve trattarsi di lavori indispensabili e non prorogabili (cfr. FAQ della PCM). L’avviso non è necessario poiché in ogni caso deve essere precluso l’accesso al pubblico.


Alcune attività di Bar/Tabacchi che, pur avendo estromesso e chiuso l’area di somministrazione, sono state “intimate” di chiudere l’attività. Ciò appare in discrasia con quanto previsto dal DPCM.

  • L’attività può essere svolta limitatamente a quella consentita cioè la vendita di tabacchi. Le FAQ (sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali) sono chiare sul punto.


Alcuni gestori supermercati/ipermercati, dove è prevista la vendita non solo di prodotti alimentari o di prima necessità, chiedono se sia possibile continuare a vendere tutti i prodotti presenti nello store o se sia necessario estrometterne alcuni dalla vendita (es. prodotti tessili, piccola mobilia e altro).

  • È possibile continuare a vendere tutti i prodotti con l’unica limitazione relativa alle giornate prefestive e festive (sabato e domenica) dove si richiede di limitare l’accesso alle aree di vendita di generi alimentari, farmaci e parafarmaci (FAQ sezione Pubblici esercizi e Attività commerciali).


Possono restare aperte officine, gommisti, e simili? È possibile estendere l’apertura a chi vende ricambi auto e moto?

  • Nelle FAQ è espressamente affermato che “le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività". Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.


Pizzerie al taglio e gastronomie vengono considerate come gelaterie e pasticcerie e quindi devono rimanere chiuse?

  • Le distinzioni operate dal DPCM dell'11 marzo sono basate sulle classificazioni ATECO. Le "attività dei servizi di ristorazione" che sono sospese ai sensi dell'art. 1, n. 2), del DPCM, sono quelle di cui alla classe ATECO 56 che (secondo le note esplicative alla classificazione): "forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre. È esclusa la fornitura di pasti non preparati per il consumo immediato o che non siano prodotti per essere consumati immediatamente o di cibo preparato che non può essere considerato un pasto (cfr. divisioni 10: Industrie alimentari e 11: Industria delle bevande). È inoltre esclusa la vendita di alimenti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto o di pasti non pronti per il consumo immediato (cfr. sezione G: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli)".. L'attività di rosticcerie, friggitorie e pizzerie al taglio (56.10.20) che non dispongono di posti a sedere, ricade nella sottoclasse "56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile" che: "include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino via o se lo facciano consegnare a domicilio. È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato. È inclusa l'eventuale attività di intrattenimento e spettacolo”. Questi esercizi sono quindi esercizi nei quali l'attività prevalente è la preparazione di alimenti per il consumo immediato, e il codice ATECO a loro attribuito riflette questa circostanza. È quindi evidente che rientrano tra le attività che devono essere sospese. Poiché rientrano tra le “attività dei servizi di ristorazione”, potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Diversamente, un’attività di commercio al dettaglio di alimenti, identificata con codice ATECO rientrante tra quelli ammessi ai sensi dell’allegato 1 al DPCM, in assenza di pronunciamenti ufficiali in senso contrario, dovrebbe poter proseguire l’attività anche nel caso in cui disponga di un banco gastronomia, dal momento che l’attività prevalente rimarrebbe sempre quella di commercio al dettaglio.


Un negozio di animali che vende e fa abitualmente consegne a domicilio può continuare ad evadere gli ordini, anche se sono consegne fuori città? 

  • Le consegne possono essere effettuate, naturalmente rispettando le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 (ad es. limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine). Come infatti chiarito nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. Nelle medesime FAQ (sez. agricoltura, allevamento e pescai) è inoltre chiarito che non sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi e alimenti per animali.


Una gioielleria può evadere gli ordini ricevuti via web sulla propria piattaforma recandosi presso il proprio esercizio per predisporre la spedizione?

  • Considerato che l’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 elenca, tra le attività consentite, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono, si ritiene che anche il commercio on-line di gioielli e preziosi possa essere effettuato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza igienico sanitaria previste dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 tanto nella fase dell’evasione dell’ordine quanto in occasione della consegna (chiusura al pubblico dei locali, limitazione del contatto con i clienti, rispetto delle distanze di sicurezza e utilizzo di guanti e mascherine).

 

Ristoranti o sale ricevimento negli hotel possono rimanere aperti o devono chiudere? 

  • Le FAQ pubblicate sul sito del Governo hanno chiarito che “i bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti”.


 Il commercio all'ingrosso di confezionamento imballaggi alimentari (ATECO 46.69.99) può lavorare a porte chiuse?

  • Le attività di commercio all’ingrosso non sono interessate dall’obbligo di sospensione disposto dal DPCM 11 marzo e, pertanto, possono continuare a operare.


Le agenzie immobiliari possono restare aperte? 

  • Nelle FAQ pubblicate su sito istituzionale del Governo viene espressamente affermato che “Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo”.


I mercati rionali alimentari e gli ambulanti alimentari possono rimanere aperti?

  • L'art. 1, n. 1, del DPCM specifica che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari". Quindi i mercati rionali possono operare, sempre garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro per i soli generi alimentari. La FIVA ritiene, inoltre, che possano continuare a esercitare l'attività in forma itinerante coloro che vendono prodotti alimentari..


Si possono fare le consegne e i montaggi già programmati, tenendo chiuso il negozio? 

  • Il DPCM, all'art. 1, n. 1), sospende "le attività commerciali al dettaglio" ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. L’attività di trasporto, consegna e montaggio, se riferita ad ordini chiusi prima del 12 marzo, può essere effettuata nel rispetto delle raccomandazioni di cui all'art. 1, n. 7), per quanto riguarda l'adozione di protocolli anti-contagio e l'impiego di strumenti di protezione individuale (guanti e mascherine).