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Proroga riduzioni accise carburanti fino al 8 Luglio e interventi sul gas naturale per autotrazione


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.38/2022 che proroga fino al prossimo 8 luglio le riduzioni delle accise su benzina, gasolio e GPL, e introduce l’azzeramento dell’accisa e l’aliquota IVA ridotta al 5% sul gas naturale per autotrazione

In particolare, in considerazione del perdurare dell’eccezionale aumento registrato dai prezzi industriali dei carburanti, il decreto dispone che dalla data odierna (3 maggio) fino all’ 8 luglio p.v., il livello dell’accisa sulla benzina è fissato in 47,84 centesimi di euro per litro, quello dell’accisa sul gasolio in 36,74 centesimi di euro per litro, quello dell’accisa sul GPL in 18,261 centesimi di euro per chilogrammo e quello dell’accisa sul gas naturale usato per autotrazione è azzerato. Per il medesimo periodo, inoltre, il decreto dispone che l’aliquota dell’IVA sul gas naturale usato per autotrazione sia pari
al 5%.


Viene precisato, altresì, che per effetto della riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio disposta anche a partire dallo scorso 22 aprile, da tale data e fino al prossimo 8 luglio continua a non trovare applicazione l’aliquota del gasolio commerciale.

Si dispone, inoltre, che ai fini della corretta applicazione delle esposte aliquote d’accisa, gli esercenti i depositi commerciali dei richiamati prodotti energetici e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere, entro il prossimo 15 luglio, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane, a mezzo di posta elettronica certificata (art. 19 bis D.Lgs 504/1995), ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi degli esposti carburanti giacenti nei relativi depositi e impianti, alla data dell’8 luglio 2022. In caso di mancata comunicazione, ovvero di invio di dati incompleti o non veritieri, troverà applicazione le sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art.50, comma 1 D.Lgs 504/1995). Per effetto dell’estensione del periodo di applicazione delle accise ridotte, disposto dal decreto legge 21 marzo 2022 n.21, non trova, più, applicazione l’obbligo di comunicazione delle giacenze di benzina e di gasolio per autotrazione, al 21 aprile u.s., originariamente previsto dal richiamato decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla esposta rideterminazione delle aliquote d’accisa, nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione, il Garante della sorveglianza dei prezzi continuerà ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati all’art. 2 comma 199 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Istat, Unioncamere, Camere di Commercio), nonché del supporto operativo della guardia di Finanza, per monitorare l’andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico dei richiamati prodotti energetici, praticati nell’ambito dell’intera filiera commerciale.

Si conferma, inoltre, che il Corpo della Guardia di Finanza abbia accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti le giacenze di prodotto sopra riportate e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico e che segnali all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali elementi rilevati sintomatici di condotte lesive della concorrenza, o di pratiche commerciali scorrette.

Si dispone, infine, che le aliquote d’accisa dei prodotti petroliferi e del gas naturale potranno essere modificate, in funzione delle variazioni del prezzo internazionale del petrolio (art. 1, commi 290 e 291 L.244/2007), con decreto interministeriale da adottarsi con cadenza, anche diversa da quella trimestrale, originariamente prevista. Tali decreti potranno contenere, anche, le disposizioni necessarie a coordinare le modifiche delle aliquote d’accisa con l’applicazione dei benefici del gasolio commerciale, nonché prevedere l’obbligo, stabilendone termini e modalità, per gli esercenti i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione stradale di carburante, di trasmettere i dati relativi alle rispettive giacenze dei prodotti energetici per i quali saranno disposte le riduzioni delle aliquote d’accisa. 

La mancata, ovvero incompleta o non veritiera trasmissione dei dati sarà parimenti sanzionata con il pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 (art.50, comma 1 D.Lgs 504/1995) e al fine di evitare manovre speculative derivanti dalle modifiche delle aliquote che i decreti determineranno, si applicheranno le medesime procedure previste dal provvedimento in commento. I richiamati decreti interministeriali, infine, potranno disporre, anche, l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% sul gas naturale per autotrazione