Gestione e vendita dei prodotti fitosanitari, si cambia: una nota del Ministero della salute. E occhio alle sanzioniLa direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha predisposto lo scorso 8 maggio la nota n. 0018898 per fornire alcune indicazioni in merito alla gestione di eventuali giacenze di prodotti fitosanitari etichettati ed imballati secondo la precedente normativa (direttiva 1999/45/CE (DPD)) giacenti presso i rivenditori al dettaglio e gli utilizzatori professionali.Sul tema si ricorda che il regolamento 1272/2008 (CLP), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, ha modificato ed abrogato le direttive 67/548/CEE (sostanze pericolose (DSP)) e 1999/45/CE (preparati pericolosi (DPP)), modificato il regolamento (CE) n. 1907/2006 e, di recente, è stato a sua volta oggetto di modifica da parte regolamenti n. 2016/918 e n. 2017/542. Il CLP fornisce gli strumenti per determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. I fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle (compresi i formulatori) o i distributori (compresi i rivenditori al dettaglio) devono assicurare che ogni sostanza o miscela, prima dell'immissione sul mercato, sia correttamente etichettata ed imballata (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP).Il regolamento impone anche ai distributori l'obbligo di garantire che l'etichettatura (o sue modifiche) e l'imballaggio (o sue modifiche) di sostanze o miscele pericolose sia effettuato in conformità ai titoli III e IV del CLP (articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CLP). Tuttavia, non è necessario classificare ex novo i prodotti in questione, ben potendo i distributori utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela derivata in conformità al titolo II del CLP da un attore della catena d'approvvigionamento (articolo 4, paragrafo 5 e articoli 5-16, del regolamento CLP).Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere ri-etichettate e re-imballate in conformità al Regolamento fino al 1° dicembre 2012 (art. 61, par.4 Reg. 1272/2008). Parimenti, per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere ri-etichettate e re-imballate in conformità al Regolamento fino all'1 giugno 2017 (art. 61, par. 4 secondo periodo del Reg. 1272/2008).La data dell'1 giugno 2017 rappresenta, dunque, il termine ultimo entro il quale le etichette e gli imballaggi delle miscele dovranno essere necessariamente conformi a quanto statuito dal CLP.Il Ministero, visto le numerose richieste inoltrate sul tema, ha ritenuto necessario un chiarimento in materia di etichettatura ed imballaggi di sostanze e miscele pericolose, ricordando che i distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti in vendita siano conformi al Regolamento (CLP) a partire dall'1 giugno.Il dicastero ha precisato che l'agricoltore e l'utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato un utilizzatore finale ed è tenuto a disporre delle informazioni aggiornate per l'utilizzo in sicurezza del prodotto. Nel caso in cui l'agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore di un'impresa agricola, al fine di tutelare i lavoratori agricoli dipendenti, è tenuto a munirsi dell'etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate, anche in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro.La nota del dicastero precisa poi che i titolari dell'autorizzazione sono i primi responsabili della classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari dovendo, dunque, non solo assicurare che i prodotti fitosanitari siano conformi a quanto previsto dal Regolamento comunitario (CLP), ma anche collaborare con i soggetti della filiera per garantire la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.Inoltre, la nota precisa che, anche in conformità con quanto prescritto nel piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), l'acquirente utilizzatore professionale sarà tenuto a dotarsi della scheda di sicurezza aggiornata (SDS), quale strumento di informazione integrativo all'etichetta per l'uso appropriato del prodotto dal trasporto allo smaltimento, per attuare correttamente le procedure in caso di emergenza, fatte salve le misure previste nell'etichetta del prodotto volte alla mitigazione dei rischi conseguente alla manipolazione dei prodotti.Il Ministero della salute precisa, infine, che:i distributori /rivenditori che detengono presso i propri punti vendita e depositi prodotti non imballati in conformità del regolamento comunitario CLP a partire dal 1 giugno p.v. "non potranno più venderli, metterli a disposizione a terzi neanche a titolo gratuito". Potranno alternativamente o restituire il prodotto al titolare dell'autorizzazione affinchè quest'ultimo provveda alla rietichettatura o al reimballaggio dei prodotti o, procedere a smaltire i prodotti non conformi;l'utilizzatore di prodotti fitosanitari dal 1 giugno p.v. potrà, invece, continuare ad utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino anche se etichettate ed imballate in difformità al CLP, purchè i prodotti risultino prodotti in data antecedente al 31 maggio 2015 ed l'utilizzatore sia in possesso della nuova scheda di sicurezza aggiornata (SDS) redatta in conformità al Regolamento 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al Regolamento CLP.Si ricorda che la disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele è particolarmente punitiva (D.Lgs. n. 186 del 27 ottobre 2011).Il decreto, entrato in vigore il 30 novembre 2011, introduce infatti una serie di sanzioni conseguenti alla violazione di obblighi e divieti contenuti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008; le sanzioni variano da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 90.000 euro. E' fatto salvo il caso della violazione del divieto di eseguire prove sugli esseri umani che è punito con la sanzione penale dell'arresto fino a 3 mesi o, in alternativa, dell'ammenda da 40.000 a 150.000 euro, salvo, ovviamente, che il fatto non costituisca più grave reato.Di seguito a mero titolo esemplificativo alcune delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo a carico di tutti gli operatori delle filiera, dai fabbricanti ai distributori:Chiunque fornisce al pubblico una sostanza senza riportare il consiglio di prudenza per lo smaltimento dello stesso è soggetto (art. 28, par. 3) alla sanzione amministrativa da 3 mila a 18 mila euro;Chiunque fornisca al pubblico sostanze o miscele pericolose senza imballaggio senza ottemperare all'obbligo di accompagnandole con le informazioni prescritte per l'etichetta (art. 29, par. 3) è soggetto alla sanzione amministrativa da5 mila a 30 mila euro;Chiunque violi le prescrizioni in materia di etichettatura posizionamento, colorazione e leggibilità dell'etichetta e dei pittogrammi (art. 31, par. 1-4 e art. 32) è soggetto alla sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro;Chiunque violi le disposizioni sull'etichettatura degli imballaggi esterni e dei colli art. 33, par. 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5 mila a 30 mila euro;Chiunque ponga in vendita al pubblico prodotti che non rispetti le indicazioni prescritte per gli imballaggi o utilizzi imballaggi attirino la curiosità dei bambini (art. 35, par. 1 e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 mila a 60 mila euro.