Home FAQ DECRETO LEGGE n. 24/22 aggiornate alle nuove linee guida Ordinanza Ministero della Salute 1° aprile 2022

FAQ DECRETO LEGGE n. 24/22 aggiornate alle nuove linee guida Ordinanza Ministero della Salute 1° aprile 2022

Con Ordinanza del 1° aprile 2022, il Ministero della Salute ha adottato le nuove linee guida recanti le misure di prevenzione anti-Covid19, applicabili alle attività economiche e sociali, che saranno efficaci fino al 31 dicembre 2022

Di seguito trovate le Domande e Risposte in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n° 24/2022, integrato con le disposizioni contenute nella nuova Ordinanza con cui sono state pubblicate il 4 aprile u.s., anche le nuove Linee Guida per la Riapertura delle Attività Economiche e Sociali:


Ai sensi delle nuove disposizioni di legge, è ancora previsto l’obbligo di indossare le mascherine per clienti e lavoratori all’interno di una pasticceria e negozi di ristorazione?


Le nuove linee guida, adottate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 1° aprile, prevedono che i clienti dovranno indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo “ove previsto dalla normativa vigente”. Sul punto, va considerato che la normativa attualmente vigente (art. 5 del D.L. n. 24/2022) prevede, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni), fatta eccezione per i casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

Quanto detto vale per qualsiasi soggetto e, quindi, anche nei confronti dei lavoratori.

Dunque, anche nell’ambito di un esercizio di ristorazione, sia i clienti (quando non sono seduti al tavolo) che i lavoratori dovranno, fino al 30 aprile 2022, indossare i predetti dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli ambienti al chiuso.

Nelle nuove linee guida è previsto l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei clienti che vogliano accedere a un bar?

No. In ordine a tale profilo va considerato che né le ultime linee guida (Ord. MdS 1° aprile 2022), né il testo previgente (Ord. MdS 2 dicembre 2021), prevedono/prevedevano un riferimento all’obbligo (o alla facoltà) di misurare la temperatura dei clienti nell’ambito dei servizi di ristorazione.

Per completezza è bene precisare che anche nelle precedenti versioni delle linee guida (Ord. MdS del 29 maggio 2021 e precedenti) non si prevedeva un obbligo di misurazione della temperatura dei clienti, bensì una mera facoltà di provvedere in tal senso, dovendogli impedire l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.

È vero che non è più vietato il consumo di bevande al bancone delle discoteche?

In discontinuità con il regime previgente, le nuove linee guida non prevedono il divieto di consumazione di bevande al banco. Sul punto è previsto, tuttavia, che i clienti dovranno accedere al banco in modo ordinato e che va garantito il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo.

Con le linee guida recentemente adottate dal Ministero della Salute, cambia qualcosa in ordine alle regole sul distanziamento nei ristoranti?

Le nuove linee guida confermano l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il distanziamento di 1 metro tra i clienti di tavoli per gli spazi al chiuso. Resta, altresì, in vigore la regola del distanziamento nel caso di servizio con modalità buffet, anche self-service.

Diversamente dal testo previgente, nessuna regola di distanziamento è invece prevista per gli spazi all’aperto e per le consumazioni al banco (anche al chiuso).

Sono il titolare di un pub. Ci sono novità in merito all’obbligo di mantenere l’elenco delle persone che hanno prenotato un tavolo?


Diversamente da quanto previsto nella precedente versione delle linee guida, il nuovo testo (adottato con Ordinanza del 1° aprile 2022) non prevede l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco dei soggetti che hanno prenotato. Tuttavia, continua ad esser vigente la raccomandazione di privilegiare l’accesso tramite prenotazione.

Ho letto che per gli stabilimenti balneari non sarà più previsto il limite del distanziamento tra gli ombrelloni. È corretto?

Sì, la scheda delle linee guida dedicata agli stabilimenti balneari non prevede più l’obbligo di disporre gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone. Inoltre, non sussiste più il generale obbligo di assicurare 1 metro di separazione tra gli utenti, né quello di garantire una distanza di almeno 1 metro tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone.

Fino a quando saranno in vigore le nuove linee guida?

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 1° aprile, le “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate con la stessa Ordinanza saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legge, esistono ancora differenze tra stranieri e italiani con riferimento alla disciplina sul green pass per l’accesso a un ristorante o a un bar?

No. Ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 24/2022, dal 1° al 30 aprile 2022, qualsiasi soggetto (a prescindere dalla provenienza) può fruire dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ecc.) svolti al banco o al tavolo al chiuso esibendo il green pass base, vale a dire la certificazione verde rilasciata anche a seguito dell’effettuazione, con esito negativo, di un test antigenico rapido o molecolare, mentre con riferimento all’aperto non è più necessario il possesso di alcuna tipologia di certificazione verde.

Con tale novità normativa viene quindi superata una discrasia che si era generata con l’art. 3 del D.L. n. 5/2022, che ha previsto, a partire dallo scorso 5 febbraio, per i soggetti provenienti da uno stato estero – con ciclo primario di vaccinazione completato da oltre sei mesi – la possibilità di accedere presso un Pubblico Esercizio esibendo la sola certificazione attestante l’effettuazione di un tampone con esito negativo. Diversamente, la disciplina generale dell’epoca prescriveva l’obbligo del green pass rafforzato per consumare all’interno o all’esterno di un bar o di un ristorante.

È vero che, ai sensi del nuovo D.L., per consumare nei tavoli all’esterno di una pasticceria non servirà più esibire il green pass rafforzato?

Sì, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 24/2022 a partire dal 1° aprile non sarà più richiesto il green pass rafforzato (e neppure quello base) per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto.

Resta fino al prossimo 30 aprile, l’obbligo del green pass base per i servizi di ristorazione al chiuso (al banco e al tavolo), fatta eccezione per quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Presso il mio locale organizzo diversi ricevimenti per matrimoni, battesimi e altre feste. Per gli eventi che si svolgono completamente negli spazi all’esterno, gli ospiti dovranno essere in possesso del green pass rafforzato?

No, a partire dal 1° aprile 2022 non occorre alcuna certificazione per le feste, comunque denominate, conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili e religiose che si svolgano all’aperto. Nel caso in cui, invece, il ricevimento sia realizzato in spazi al chiuso occorrerà – per gli eventi organizzati fino al 30 aprile 2022 – verificare che i clienti siano muniti del c.d super green pass attraverso l’utilizzo dell’App VerificaC19.

I titolari delle attività restano obbligati ad effettuare le operazioni di verifica del green pass sui clienti?

Sì, occorrerà continuare ad effettuare i controlli in relazione al possesso delle certificazioni verde utilizzando la versione aggiornata dell’App VerificaC19 che può essere scaricata su App Store, Play Store e App Gallery. È bene ricordare che tale applicazione consente di effettuare sia la “la verifica base” (necessaria, ad esempio, per la consumazione di cibi e bevande all’interno degli esercizi di ristorazione, o per fruire dei servizi di mensa), che la “verifica rafforzata” (da utilizzare per l’accesso a discoteche, sale giochi, feste al chiuso).

Sono il titolare di una discoteca, il nuovo provvedimento ha previsto novità in merito alle capienze massime consentite?

L’art. 14 del DL n. 24/2022 ha disposto l’abrogazione, tra l’altro, dell’art. 5 del “Riaperture” che prevedeva, per le discoteche, il limite di capienza del 75% e del 50%, rispettivamente, per gli eventi all’aperto e al chiuso. Dunque, è ragionevole ritenere che, a partire dal 1° aprile 2022, tali limiti non saranno più applicabili.

Resta fermo, fino al prossimo 30 aprile, l’obbligo del green pass rafforzato per gli avventori, fatta eccezione per le persone esenti dalla campagna vaccinale.

Per quel che riguarda le mense, è confermato l’obbligo del green pass base?

Sì, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 24/2022, fino al prossimo 30 aprile, per fruire dei servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale occorre esibire il green pass base.

Per i dipendenti ultracinquantenni della mia attività di ristorazione resta l’obbligo del green pass rafforzato?

In base al D.L. n. 24/2022, per quanto riguarda i luoghi di lavoro, è già possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass base.

È vero che ai sensi del nuovo Decreto Legge avrà fine il sistema di suddivisione del territorio nazionale per fasce di rischio?

Si, l’art. 14 del D.L. n. 24/2022 prevede, con decorrenza a partire dal prossimo 1° aprile, l’abrogazione di diverse disposizioni contenute nel D.L. c.d. “Riaperture”, segnando la fine del sistema di suddivisione del territorio nazionale in fasce di rischio. In particolare, vengono abrogate, tra l’altro, tutte le disposizioni che prevedevano regimi differenti a seconda della fascia di rischio (bianca, gialla, arancione o rossa) attribuita alla Regione d’appartenenza.

Cosa prevede la nuova regolamentazione sul green pass per le sale giochi?

Ai sensi dell’art. 7, del D.L. n. 24/2022, fino al prossimo 30 aprile per accedere presso le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò permane, l’obbligo del c.d. super green pass (no tampone).

Che cosa rischio se non effettuo la verifica del green pass?

Per i titolari degli esercizi che omettano di effettuare le operazioni di verifica del green pass base o rafforzato nei confronti della clientela è prevista, ai sensi dell’art. 13 del “Riaperture”, parzialmente modificato dall’art. 11 del D.L. n. 24/2022, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, è altresì prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni. Per quel che concerne l’accesso alle discoteche e agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso, tale sanzione accessoria è comminata già a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa.

È vero che non si applicherà più la misura della quarantena per i contatti stretti?

Sì, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 24/2022, che avrà efficacia a partire dal prossimo 1° aprile, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al SARS-CoV-2 si applicherà il regime dell’autosorveglianza: con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questi casi, pertanto, non sarà più previsto il regime di quarantena.

Resta in vigore, invece, il regime di isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora) per le persone risultate positive al Covid-19, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.