Home Conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, in vigore dall’1 gennaio il nuovo Decreto legislativo

Conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, in vigore dall’1 gennaio il nuovo Decreto legislativo


Dall’1 gennaio 2022 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 32/2021, in sostituzione del D.Lvo 194/2008, che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare.

In particolare l'art. 6 al comma 6 afferma che “L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A del presente decreto, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

Le tipologie produttive degli Stabilimenti assoggettati al pagamento di questa tariffa sono elencati nella Tabella A della sezione 6 dell’allegato 2.

I livelli tariffari dovuti sono calcolati dall'Ausl in base alla categorizzazione del rischio. In applicazione del nuovo sistema tariffario, gli operatori del settore alimentare (OSA) che operano nel territorio di competenze dell'Ausl Toscana Nord Ovest e che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, devono trasmettere tramite PEC alla UF SASPV territorialmente competente - direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it - entro il 31 gennaio 2022, l’autodichiarazione prevista dalla norma compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico mentre le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry non devono inviare tale autodichiarazione in quanto sono assoggettati d'ufficio al pagamento della suddetta tariffa. Gli operatori che sono soggetti alla tariffa riceveranno via pec la fattura con le indicazioni per il pagamento.

Per maggiori informazioni è possibil